Ecobonus e sismabonus: arriva il Superbonus al 110 %
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Super Bonus 110%: le regole finali. Ulteriori incentivi in Piemonte: fino a 50mila euro per il pagamento degli oneri di costruzione!
Dopo settimane di annunci e di indiscrezioni, la norma inserita nel decreto rilancio che introduce il super bonus 110% pare ormai in fase di definizione.
AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO 2020: anche le seconde case ricomprese nel Superbonus110%
Superbonus al 110% esteso anche per le seconde case non di lusso. Il bonus non potrà essere utilizzato per seconde case signorili, castelli o ville. Una proposta di emendamento presentato da parte della maggioranza di Governo prevede oltre a tale ampliamento anche il limite di utilizzo del bonus per un massimo di due unità abitative, salvo le parti comuni del condominio. Richiesta anche l’estensione del bonus fino al 2022, queste le ultime informazioni relative all’articolo 119 del decreto rilancio. Nei prossimi giorni vedremo se tali indicazioni verranno confermate.
Qui il testo ufficiale del Decreto Rilancio. Art. 119 trovate le disposizioni su Superbonus 110% Clicca QUI!
Nella Fase 2 della gestione Covi-19, il Governo per far ripartire l’economia e il settore edile nello specifico, in ottica di una crescente attenzione alle politiche ambientali, ha proposto di rilanciare gli incentivi per l’efficientemento energetico e la messa in sicurezza dal rischio sismico degli edifici adibiti a prima casa.
Come funziona ?
Se tutto dovesse rimanere come previsto dalla proposta del Governo, si applicherebbe dal 1 luglio 2020 fino alla fine del 2021, quindi 31 dicembre. L’incentivo può essere utilizzato in due modalità: il primo è quello delle detrazioni fiscali, dove i tempi di rimborso passerebbero dai 10 anni ai soli 5 anni, come è attualmente per il sisma bonus omologando in sostanza le due misure. L’altra modalità è lo sconto in fattura, che dopo le critiche ricevute in passato perché agevolava le grandi aziende a danno delle piccole, questa volta viene immaginata la possibilità di cedere lo sconto in fattura alle banche o altri intermediari finanziari, rendendo in sostanza accessibile a tutti anche lo sconto in fattura. L’obbiettivo della misura vuole ripercorre in analogia la ricostruzione del Paese nel dopo guerra degli anni ’50. La novità più importante però è la percentuale detraibile che viene portata al 110 %! Gli interventi che saranno oggetto del super bonus saranno quelli più impattanti dal punto di vista del risparmio energetico. Consigliamo prima di procedere alla richiesta di preventivo di richiedere ad un professionista di fiducia una diagnosi energetica. Se parliamo per esempio di un interevento in un edificio realizzato nel periodo pre anni ’70, si possono ridurre i costi legati al riscaldamento del 50-60% oltre a risparmi importanti legati ai costi di fornitura elettrica, senza sottovalutare la dispersione energetica e quindi rispettando l’ambiente.
Gli interventi che permettono di accedere a questo superbonus riguardano l’involucro dell’edificio, come il cappotto termico, sostituzione di infissi e serramenti, gli impianti di riscaldamento come pompe di calore, pannelli solari, caldaie a condensazione, schermature solari, scaldacqua a pompa di calore, micro-cogeneratori, caldaie a biomasse, pannelli fotovoltaici, colonnine per ricarica elettrica degli autoveicoli e le facciate, dove anche il bonus facciate viene inglobato nel super bonus, ovviamente solo se si interviene in modo generale sugli aspetti precedenti elencati o sul rinforzo strutturale per gli edifici situati nelle aree ricomprese da quelle indicate dalla normativa riguardante il sismabonus. L’intenzione del Governo è quella di agevolare interventi complessivi, composti cioè da diversi lavori realizzati contestualmente sull’edificio.
**Fonte Italia Oggi
Nello specifico il superbonus al 110% è previsto per tre tipologie di intervento:
- interventi di isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie. La spesa massima è di 60 mila euro moltiplicato per le unità immobiliari che compongono l’edificio;
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su una spesa massima di 30 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari compongono l’edificio;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, o con impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un tetto di spesa massimo di 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
Novità interessanti:
- l’aliquota maggiorata al 110% si rende applicabile a tutti gli interventi di efficientamento energetico già agevolati dall’ecobonus, nei limiti di spesa già vigenti per ciascun intervento e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei maxi-interventi. Per esempio, le spese per gli infissi possono godere del maxi sconto solo se abbinati a interventi più strutturali (i tre elencati sopra) e a condizione che sussistano gli altri requisiti (persona fisica, abitazione principale); altrimenti sono agevolati con le aliquote ordinarie;
- la novità più importante della detrazione al 110% è l’applicazione a due nuove tipologie di interventi. Da un lato l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un massimo di spesa di 48.000 euro e comunque fino a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale e sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno dei maxi-interventi, e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, alle stesse condizioni degli impianti solari fotovoltaici e comunque fino a 1.000 euro di spesa per ogni kWh di capacità di accumulo.
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché sia eseguita congiuntamente ad uno degli maxi-interventi.
NB: occorre, però che i lavori migliorino la prestazione dell’edificio di almeno due classi energetiche, che conseguano la classe energetica più alta, con tanto di Attestato di Prestazione Energetica a dimostrazione. Per la circolazione del credito sarà necessario il VISTO DI CONFORMITA’.
►Il SISMABONUS al 110% sarà concesso a condizione che la bontà degli interventi sia asseverata da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali il quale dovrà attestare anche la congruità delle spese sostenute con gli interventi agevolati.
Gli altri bonus per gli edifici come di sopra descritti rimangono vigenti e cioè in sintesi
►bonus ristrutturazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio;
►bonus mobili ed elettrodomestici del 50% per arredare immobili ristrutturati;
►bonus verde del 36% per realizzare aree verdi e giardini;
►ecobonus dal 50% per le finestre, al 65% per pannelli solari termici e caldaie a condensazione al 75% per il cappotto su parti comuni per almeno il 25% della superficie dell’edificio;
►sismabonus dal 50% all’85% per la messa in sicurezza antisismica degli edifici in zona sismica 1, 2 e 3;
►bonus facciate del 90% per tinteggiatura, pulitura o rifacimento delle facciate, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 ma disciplinato solo a febbraio dall’Agenzia delle Entrate.
LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLO SCONTO IN FATTURA E DELLA CESSIONE DEL CREDITO SARANNO DEFINITE ENTRO 30 GIORNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
Si alla cessioni parziali e con diversa tempistica delle detrazioni fiscali!
Sarà possibile, per chi ha ottenuto in pagamento delle proprie spese di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico un credito di imposta originariamente configurato come detrazione fiscale, cedere tale importo anche parzialmente e a soggetti diversi; persino in tempi diversi. Lo ha chiarito l‘Agenzia delle entrate in questa risposta a interpello n. 126 dell’8 maggio 2020